La gallina ed il tacchino ermellinato rientrano nella categoria dei “prodotti agroalimentari tradizionali” disciplinati da vari testi normativi.

In particolare l'art. 8, comma 1, del D.Lgs 30 aprile 1998 n. 173, qualifica quali “prodotti tradizionali” quei prodotti il cui uso sia consolidato nel tempo e prevede che le procedure delle metodiche di produzione, lavorazione, conservazione e stagionatura siano pubblicate con decretodel Ministro per le politiche agricole, d'intesa con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, e con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

In attuazione di tale disposizione è stato quindi emanato il Decreto Ministeriale n. 350 del 1999 il quale prevede che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano predispongano degli elenchi regionali o provinciali dei propri prodotti agroalimentari tradizionali e precisa che si intendono per tali quei prodotti le cui metodiche di produzione o trasformazione siano praticate in maniera omogenea e secondo regole tradizionali per un periodo non inferiore a 25 anni.

Negli elenchi di cui sopra devono essere indicate, per ogni prodotto, le seguenti informazioni:

a) nome del prodotto;

b) caratteristiche del prodotto e metodiche di lavorazione, conservazione e stagionatura consolidate nel tempo in base
agli usi locali, uniformi e costanti, anche raccolti presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura
competenti per territorio;

c) materiali e attrezzature specifiche utilizzati per la preparazione, il condizionamento o l'imballaggio dei prodotti;

d) descrizione dei locali di lavorazione, conservazione e stagionatura.

Le regioni e le province autonome devono poi inviare i suddetti elenchi, nonchè i successivi aggiornamenti, al Ministero per le politiche agricole che provvede al loro inserimento nell'elenco nazionale la cui isituzione è anch'essa prevista dal decreto 350/99.

Sulla base delle disposizioni normative citate la Regione Veneto ha finora individuato 371 prodotti tradizionali rappresentativi di tutte le realtà provinciali del Veneto che sono poi confluite nell'elenco nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali la cui ultima revisione (la nona per l'esattezza) è stata disposta con il Decreto Ministeriale del 5 giugno ultimo scorso.

In tale elenco, per quanto riguarda il polesine, compaiono, come anticipato all'inizio, sia la gallina che il tacchino ermellinato rispettivamente ai numeri 44 e 109.

 

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